Questo sito utilizza i cookies per agevolare e migliorare la navigazione. Non vengono registrati dati sensibili e personali del visitatore

anna

ENPAP: corresponsione dell’indennità di maternità

enpapCare Colleghe convenzionate,
abbiamo ormai aspettato un tempo ragionevole, confidando che l’Enpap e i suoi amministratori di AltraPsicologia riuscissero finalmente a capire le problematiche sottostanti all’interpello  presentato dall’AUPI al Ministero del Lavoro e soprattutto la risposta del Ministero, che riportiamo  testualmente: 
 “…. si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale”. Purtroppo il Cda  dell’Enpap sembra ancora immerso nella nebbia dei dubbi e ben lontano dal decidere l’unica risposta concreta alle attese delle colleghe. 

Per ora, a leggere le comunicazioni del presidente e del vicepresidente dell’Enpap e gli editoriali di AltraPsicologia, sembra che  ai piani alti sia stia ancora discettando e filosofeggiando sullo status di una strana specie di psicologi secondo loro a metà strada tra libere professioniste e dipendenti, chiamata convenzionate;  o su impalpabili alchimie equitative tra contribuenti previdenziali; o su diversi orientamenti normativi (uno del 2003, uno del 2013, quale scegliere? Un bel problema. La confusione, anche fra le menti più intelligenti dei piani alti, è massima. L’assegno con l’integrazione all’80% del reddito dichiarato all’Enpap per quanto non già coperto, è ancora lontano dall’essere spedito, mentre le altre Casse già provvedono da tempo all’integrazione. Scrivono di stare buone e tranquille, mentre stanno pensando, ma forse contano, senza dirlo, sugli effetti della prescrizione del diritto.  Più si attende, meno persone che nel passato non hanno avuto quanto dovuto, per effetto del periodo legale prescrizione non potranno più reclamarlo.

L’ufficio legale dell’AUPI ha  predisposto due modelli, uno per le colleghe che a suo tempo avevano  presentato domanda, ricevendo  una risposta di diniego dall’Ente;  e  un secondo modello per le colleghe che  non hanno prima di ora formulato alcuna richiesta all’Enpap.

Maggiori informazioni su www.aupi.it

Modulo diffida http://www.aupi.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/diffida-enpap.pdf

Modulo prima istanza http://www.aupi.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/prima-istanza-enpap.pdf

 

Suggerito da Google