Sempre più frequente il ricorso ai cosiddetti professionisti della salute mentale durante la pandemia
Tra morti, emergenze, restrizioni, isolamenti e vita sociale ridotta al minimo, il coronavirus ha scosso praticamente il mondo intero.
E mentre la pandemia si protrae in quello che è già il suo secondo anno, si fa sempre più insistente l’onda di depressione, ansia, insonnia e conseguente ricerca di supporto per la salute mentale.
Money.it - 3 Aprile 2021
Cos’è il bonus psicologo: è un sostegno economico dello Stato che permette ai cittadini di ricevere fino a 600 euro, è rivolto ai cittadini che stanno soffrendo le conseguenze psicologiche della pandemia.
IL CITTADINO: dovrà fare domanda sul sito INPS nella pagina dedicata.
Non esistono limiti di età per aderire ma potranno partecipare tutti i cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro.
Il bonus psicologo è stato inserito nella legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022. Entro la fine del mese di marzo è atteso il decreto che darà il via al contributo fino a 600 euro di importo, che sarà calibrato in base all'ISEE. Facciamo il punto di come funziona, con un focus sui requisiti per poter fare domanda. continua qui
A poche ore dal termine del voto la situazione appare sconfortante.
Molti colleghi ancora non sanno cosa è ENPAP e non sanno nemmeno che possono votare!
Senza contare la confusione totale che ha generato l'aver inviato il PIN all'interno di una E-mail nel mese di gennaio e per di più con l'indicazione di un oggetto generico.
Quindi PIN dispersi o non inviati e colleghi che sono stati privati così del diritto al voto.
Il dilemma di queste ore è se gli attuali gestori di ENPAP avrebbero potuto abbassare prima gli interessi sui debiti degli iscritti.
La risposta è decisamente SI.
La possibilità di modificare gli interessi deriva da una delibera CDA n.40 del 21 settembre 2009, approvata dal CIG nella seduta del 16 ottobre 2009 e successivamente inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione. La delibera introduceva molte importanti modifiche (compresa la possibilità di rateizzare), modificando tra gli altri l’art 10 commi 1,3,3 bis che in precedenza prevedeva la sola possibilità di applicare interessi di mora di 0,60 mensili (la parte in rosso viene aggiunta nella nuova delibera):